Il Patent Box è il regime opzionale di tassazione per i redditi d’impresa derivanti dall’utilizzo di:
- brevetti industriali,
- disegni e modelli,
- software protetto da copyright
- processi, formule e informazioni relative ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.
L’adozione di questa misura potrebbe portare dei vantaggi sia al singolo beneficiario, come risparmio fiscale, sia al mercato nazionale, quale incentivo agli investimenti in ricerca e sviluppo (R&D).
In che modo? Scongiurando la delocalizzazione dei beni immateriali presenti in Italia o favorirne il rientro.
In più, riafferma la centralità dell’utilizzo di software nella creazione di modelli di business, valorizza il know-how sviluppato dalle aziende, conferendogli una tutela giuridica.
Uno dei grandi benefici, infatti, è proprio l’importanza conferita all’esperienza acquisita nei processi industriali.
Processi che rappresentano una grande ricchezza per le aziende e per il tessuto economico nazionale.
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TogglePatent Box: quali sono le novità del 2022?
Per semplificare l’accesso al patent box, il decreto Fiscale lo trasforma, a partire dal 22 ottobre 2021, da regime fiscale di favore in un’agevolazione che maggiora del 90% i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione ai costi ammissibili, tra cui rientrano anche i marchi d’impresa.
Possono usufruire di questa maggiorazione anche i soggetti che esercitano attività di R&S con università o enti di ricerca e organismi equiparati”.
Sarà compito dell’Agenzia delle Entrate definire le modalità e le procedure per accedere a questa nuova opzione del patent box. Tuttavia, chi ne usufruirà non potrà richiedere il bonus R&S.
Appare immediato che il patent box ha integralmente cambiato paradigma. Per come era concepito, rappresentava un istituto premiante nei confronti delle aziende che:
- avviavano e mantenevano cicli virtuosi di produzione di beni innovativi;
- alimentavano il proprio know-how e ne sapevano trarre dei ricavi.
Con questa riforma, invece, appare evidente che tali concetti siano stati del tutto svuotati.
Sono stati sostituiti con un premio per chi sostiene più costi, anche in perdita, al pari di come era il vecchio credito di imposta per ricerca e sviluppo.
Chi ne può beneficiare?
I soggetti che possono beneficiare di questa misura sono i titolari di reddito di impresa, a prescindere dalla dimensione, che svolgono attività di ricerca e sviluppo, elencati all’art. 1, c. 37 e 38 della legge di stabilità 2015 (società di capitali, enti commerciali, ecc).
Sono escluse invece le società di persone, quelle sottoposte a procedure concorsuali, lavoratori autonomi e professionisti.
Ulteriore requisito, è che il soggetto beneficiario sia quello che materialmente sostiene o ha sostenuto i costi di sviluppo del bene immateriale, da cui provengono i redditi esentabili.
Su questo punto, è bene specificare che, nel caso di attività di ricerca e sviluppo, questa è ammissibile sia che sia svolta internamente.
Questo sia che venga affidata esternamente a società terze o enti di ricerca purché, appunto, i costi ricadano sul soggetto beneficiario.
Anche per il 2022, i soggetti che possono beneficiarne sono sostanzialmente quelli previsti dalla vecchia normativa.
Nello specifico i titolari di redditi di impresa come definito dall’art. 55 del TUIR. I soggetti devono ovviamente svolgere attività di ricerca e sviluppo.
I costi di Ricerca & Sviluppo possono includere contratti di ricerca stipulati con università o enti di ricerca e organismi equiparati.
Quali sono i beni immateriali per i quali è fruibile il patent box?
Possono beneficiare della detassazione prevista dal regime i redditi derivanti dallo sfruttamento diretto e indiretto di brevetti, di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.
Ne sono esempi come riportato anche sopra, software protetto da copyright, brevetti, marchi, disegni, modelli, processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico.
Andando per esclusione è possibile identificare anche una serie di beni immateriali che sono esclusi dall’agevolazione:
- Le opere letterarie, scientifiche e didattiche;
- Progetti che appartengono al settore dell’ingegneria;
- Le opere dell’arte fotografica e cinematografica;
- Le opere che appartengono all’ambito della scultura;
- Le composizioni musicali.
Particolarmente interessante, sul punto è il chiarimento di prassi contenuto nella circolare 11/E/2016. Secondo il quale le liste di clienti e fornitori con informazioni aggregate ed utilizzabili per il direct marketing sono escluse dal patent box.
Sono esclusi dall’agevolazione anche i nomi a dominio di siti web.
Come accedere al Patent Box?
Come accennato prima, è possibile accedere al patent box sia in uso diretto che indiretto, con differenze operative non secondarie.
Infatti, con l’uso diretto, e quindi relativamente a quei redditi che provengono dall’uso dei beni immateriali riconosciuti dalla disciplina, da parte dello stesso beneficiario, è obbligatorio un accordo preventivo con l’Agenzia delle Entrate (cd ruling obbligatorio).
Questo accordo si raggiunge solo a seguito di diverse fasi.
Fasi che vedono la presentazione di un’istanza sottoposta all’accettazione dell’Autorità. Successivamente alla verifica dei requisiti, seguirà una fase di contraddittorio e solo in ultimo, l’accordo.
Diversamente, per uso indiretto, si intende la concessione in uso del bene stesso oppure le plusvalenze realizzate in ambito di infragruppo.
In questo caso, per il contribuente, sarà sempre possibile accedere alla procedura di accordo descritta sopra (ruling facoltativo).
Oppure è prevista una determinazione autonoma del beneficio, attraverso l’autoliquidazione del reddito agevolabile.
Ovviamente, occorre la predisposizione di un idoneo set informativo, che provi come sia stato “autoliquidato” il premio.
Questo perchè l’Autorità può, e spesso lo fa, verificare l’esistenza dei presupposti e sanzionare la condotta che non rispetta la normativa.
I soggetti che intendono beneficiare della super deducibilità dei costi di ricerca e sviluppo maggiorata del 90% dovranno esercitare opzione irrevocabile e rinnovabile per il quinquennio successivo.
Le modalità e le tempistiche di tale opzione saranno definite con apposita circolare dell’Agenzia delle Entrate.
Quel che è già chiaro è che anche per quest’anno vale la penality protection. Stiamo parlando di una misura volta a dare “certezza” ai contribuenti che intendono fruire dell’agevolazione.
In ragione di questa esigenza, tale opportunità deve essere riconosciuta a tutti i contribuenti e non può essere limitata solo a quelli interessati alla liquidazione triennale. Ovvero non si può subordinare l’accesso dei contribuenti che possono fruire del beneficio in un’unica soluzione alla condizione di ripartirne la fruizione nell’arco di tre anni.
Infatti, in caso di scostamento rispetto al credito spettante, aver predisposto un adeguato fascicolo documentale ed averne dato comunicazione, potrà scongiurare l’applicazione delle sanzioni previste per infedele dichiarazione in caso di accertamenti ed ispezioni.
Resta inteso che tali agevolazioni possono applicarsi solo alle opzioni esercitate successivamente all’entrata in vigore del decreto del 22 ottobre 2021.
Per chi la esercita, resta esclusa la possibilità di fruire del credito di imposta di ricerca e sviluppo per i medesimi beni inseriti nell’opzione del patent box.
Riversamento spontaneo del credito d’imposta ricerca e sviluppo
Coloro che hanno indebitamente utilizzato in compensazione il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo potranno riversarlo spontaneamente inviando apposita richiesta all’Agenzia delle Entrate.
È un’altra delle novità introdotte dal decreto Fiscale, che definisce la procedura per il ‘riversamento spontaneo’ e fissa alcuni paletti.
La nuova procedura interessa i soggetti che – a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 – hanno realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta.
Potranno accedervi anche “i soggetti che abbiano commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità nonché nella determinazione della media storica di riferimento”. Restano esclusi, invece, i casi di condotte fraudolente, falsificazione o assenza della documentazione.
Spetterà all’Agenzia delle Entrate predisporre il modello di comunicazione per la richiesta di riversamento spontaneo, che dovrà essere inviata entro il 30 settembre 2022.
Patent Box: quanto è stato utile durante la pandemia?
Da chiarire che nel corso dell’emergenza da coronavirus si è assistito a un grande incremento di investimenti nella produzione di software.
Investimenti che potessero, in qualche modo, sostituire gli strumenti e le abitudini che siamo stati costretti a cambiare. C’è lo slancio sociale ed economico, necessarie conseguenze di un prodotto innovativo. Dobbiamo anche considerare la quantità di agevolazioni fiscali che vi orbitano intorno.
Nelle realtà imprenditoriali di oggi, stare al passo con le evoluzioni normative non è mai semplice. Esistono una grande quantità di istituti da dover monitorare, al fine di trarre il maggior beneficio possibile sfruttando ogni strumento che permette alle imprese di incrementare la propria presenza sul mercato. Uno degli strumenti da monitorare con maggior attenzione, è senz’altro quello della finanza agevolata.
Cosa è la finanza agevolata? Si può definire come l’insieme di tutti gli strumenti finanziari che il legislatore nazionale mette a disposizione di imprese e professionisti, per favorire dinamiche di investimenti, di impiego o di riqualificazione. Ne fanno parte sgravi fiscali e contributivi, agevolazioni sugli investimenti, contributo a fondo perduto.
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