Bonus energia per le aziende: cos’è e come funziona

Il Bonus energia è un’agevolazione finanziaria messa a disposizione dal governo. L’obiettivo è quello di aiutare le aziende a fronteggiare i maggiori costi di acquisto dell’energia elettrica e del gas, dovuti al forte aumento dei prezzi.

L’aumento del costo per kWh deve essere calcolato sulla base della variazione del prezzo unitario dei combustibili in questione.

Il credito d’imposta viene determinato in relazione al prezzo convenzionale dell’elettricità. Ovvero la media del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.

Quali sono le condizioni per utilizzare il bonus energia?

Le imprese potranno usufruire del Bonus Bollette se si trovano nella seguente condizione: la media dei costi per KWh della componente energia elettrica relativi all’ultimo trimestre 2021, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, deve essere stata superiore del 30% rispetto alla media di quelli relativi all’ultimo trimestre del 2019.

I contributi previsti sono stati modulati con diverse condizioni e per questo sono stati creati i diversi codici tributo:

  • le imprese a forte consumo di energia elettrica possono ottenere un beneficio pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022;
  • le imprese a forte consumo di gas naturale possono ottenere il 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022

Sono previsti anche aiuti per imprese meno energivore.

  • a favore di queste imprese il contributo straordinario sotto forma di credito di imposta è pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dall’anno 2022
  • infine, per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, il contributo è pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022.

Bonus Energia: chi sono i beneficiari?

L’agevolazione è rivolta alle imprese “dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica”.

L’agevolazione è riconosciuta anche per la spesa relativa all’energia elettrica prodotta dalle imprese e auto consumata, nello stesso periodo di tempo indicato.

Le stesse devono essere diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, per le quali è già stata prevista un’altra misura agevolativa.

Il nuovo credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 12 per cento delle spese sostenute, come prevede l’articolo 3 del DL 21/2022. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale è riconosciuto un credito pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

Il requisito da rispettare, in questo caso è che il prezzo di riferimento del gas naturale calcolato come media per il primo trimestre abbia subito un incremento superiore al 30 per cento rispetto allo stesso trimestre 2019, secondo i valori pubblicati dal GME.

In merito alle nuove agevolazioni è prevista un’ulteriore novità: la cessione del credito d’imposta. Il credito sarà quindi cedibile ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Quali sono le risorse disponibili?

Il Governo per tali aiuti ha stanziato:

  • 540 milioni di euro per l’anno 2022 per le energivore con il Decreto Sostegni Ter;
  • 522,2 milioni di euro per le gasivore per il 2022 con il Decreto Bollette;
  • 460,12 milioni di euro per lo stesso anno, con l’articolo 5 del Decreto Energia o Ucraina Bis per l’aumento del credito d’imposta per gasivore ed energivore;
  • 235,24 milioni di euro per l’anno 2022 con l’articolo 2 comma 2 del Decreto Aiuti.

Qual è la differenza tra imprese energivore e non energivore?

Imprese energivore

Sono qualificate “energivore” le imprese che presentano i seguenti requisiti:

  • hanno un consumo di energia elettrica almeno pari a 1 GW/h anno;
  • operano nei settori tessile, carta, vetro, ceramica, siderurgia, componenti elettronici, agro-alimentare, abbigliamento, farmaceutico ecc. di cui agli Allegati 3 e 5 delle linee guida CE (vedi allegato);
  • siano iscritte nell’elenco di cui al all’art. 6 DM 21.12.2017 redatto dalla CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali).

Imprese non energivore

Sono qualificate “non energivore” le imprese che non presentano i requisiti delle “energivore” e sono dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW.

Bonus energia imprese energivore

Il Decreto Sostegni Ter (per il primo trimestre 2022) e il Decreto Bollette (per il secondo trimestre 2022), hanno previsto un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese ad alto impatto energetico rispetto all’attività svolta, le cosiddette “energivore” o “gasivore”.

Allora si trattava di una tax credit pari al 20%, per le energivore, e 15 %, per le gasivore, delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel trimestre agevolato.

Poi, con il Decreto Energia prima e con il Decreto Aiuti poi, la misura è cambiata. Ora, lo sconto è previsto per il primo e il secondo trimestre 2022, ma con una differenziazione. La tax credit per il primo trimestre 2022 è valida solo per le imprese gasivore. Da gennaio a marzo è pari al 10%.

Inoltre, il testo ha ulteriormente incrementato la misura del contributo straordinario previsto per i gasivori nel secondo trimestre.

Dunque, per il periodo compreso tra aprile e giugno 2022, il credito d’imposta è pari al:

  • 25% per le imprese energivore;
  • 25% per le imprese gasivore.

Lo sconto è riconosciuto alle imprese a forte consumo di energia elettrica e gas delimitate dal Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 21 dicembre 2017.

Per quanto riguarda le imprese energivore, come precisato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13 del 13 maggio 2022 le imprese devono essere iscritte nell’elenco previsto dall’art. 6 del Decreto Sostegni ter.

Devono rispettare le seguenti caratteristiche: essere impegnate nell’estrazione di minerali o comunque con indice di intensità elettrica positiva o comunque far parte degli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti per il 2013 e 2014 dalla Cassa per i sevizi energetici e ambientali.

Modalità di fruizione

Il tax credit deve essere speso entro il 31 dicembre 2022 esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia oppure ceduto per intero a terzi.

Tale credito poi, non concorre alla formazione del reddito d’impresa, né della base imponibile IRAP. Inoltre, è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Bonus energia per aziende non energivore

Si tratta sempre di un credito d’imposta pari al 12% per compensare i maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica acquistata ed impiegata nell’attività economica durante i mesi di aprile, maggio e giugno 2022.

L’agevolazione è rivolta alle imprese “dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica.

Il credito può essere usufruito da parte delle imprese che dimostrino che il prezzo di acquisto della componente energia calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, ha subito “un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019”.

Come viene calcolato il Credito d’Imposta?

L’importo del credito d’imposta viene calcolato nella misura del 12% degli importi spesi per l’acquisto della componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata nel periodo 1.4.2022 – 30.6.2022.

Per essere sostenuta, la spesa deve soddisfare i requisiti dell’articolo 109, commi 1 e 2 del Tuir ed occorre essere in possesso della fattura di acquisto.

In base a quanto stabilito dal comma 2, articolo 3, D.L. 21/2022, al credito d’imposta non si applica il limite annuale di 250.000 euro riferito ai crediti da esporre nel quadro RU del Modello Redditi (di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007) ed il limite di 2 milioni di euro valido per le compensazioni orizzontali dei crediti (di cui all’articolo 34 L.388/2000).

Inoltre, come previsto per le altre agevolazioni, l’importo non concorre alla formazione del reddito ai fini Irpef/Ires, Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e della determinazione della quota delle altre spese deducibili.

È possibile anche beneficiare di questa agevolazione insieme ad altre, in modo cumulativo, avendo però attenzione a non superare il costo sostenuto.

Bonus energia: procedura di utilizzo

È possibile utilizzare il credito d’imposta in compensazione nei modelli F24 tramite il codice tributo 6963 “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”, entro il 31.12.2022 (risoluzione 18/E/2022).

Mentre la data entro cui utilizzare il credito è nota (31 dicembre) non è invece chiaro il momento dal quale è possibile utilizzarlo.

In assenza di chiarimenti, si ritiene corretto utilizzare il credito dal momento in cui lo stesso è maturato.

Per concludere, è utile sottolineare il fatto che, come previsto per i bonus edilizi, è possibile cedere il credito d’imposta fino a tre volte.

Questo però solo per l’intero importo, dove la seconda e la terza cessione devono essere fatte solo a favore di:

  • banche;
  • intermediari finanziari;
  • società appartenenti a un gruppo bancario o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.

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