Fondo garanzia PMI: un’ opportunità per le aziende

Il Fondo Garanzia PMI è uno strumento istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico con la Legge n. 662/96 con l’obiettivo di favorire l’accesso al credito per le piccole imprese.

Questo avviene tramite la concessione di una garanzia pubblica che si sostituisce alle garanzie reali e personali fornite normalmente dalle imprese e dagli imprenditori. 

Il Fondo di Garanzia PMI è un mezzo con cui l’Unione Europea e lo Stato Italiano supportano imprenditori e professionisti che hanno difficoltà ad accedere al credito.

Il motivo per cui non possono accedere al credito spesso è dovuto al fatto che non possono presentare garanzie sufficienti ad ottenere un finanziamento. Lo Stato interviene mettendo a disposizione “la garanzia pubblica” al posto delle garanzie personali normalmente richieste nel corso di una richiesta di credito.

Possono accedere al Fondo Garanzia PMI: 

  • le imprese di micro, piccole o medie dimensioni (PMI) 
  • iscritte al Registro delle Imprese 
  • professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti ad associazioni professionali iscritte all’apposito elenco del Ministero dello Sviluppo Economico 
  •  le imprese valutate “economicamente e finanziariamente sane” mediante appositi modelli, sulla base dei dati di bilancio (o delle dichiarazioni fiscali) degli ultimi due esercizi e della situazione contabile aggiornata a data recente 
  • i soggetti appartenenti a qualsiasi settore con l’eccezione delle attività finanziarie. Le imprese agricole possono utilizzare soltanto la controgaranzia rivolgendosi ad un confidi che opera nei settori
  • Situate sul territorio nazionale. 

Fondo Garanzia PMI: come funziona?

L’agevolazione del Fondo di Garanzia per le PMI interviene per facilitare l’accesso al credito, come garanzia pubblica che si affianca e spesso si sostituisce alle garanzie reali portate dalle imprese.

Per attivare la garanzia, l’imprenditore deve rivolgersi all’istituto di credito o all’intermediario finanziario chiedendo un finanziamento con l’esplicita richiesta di copertura del Fondo di Garanzia.

Sarà quindi la Banca o l’intermediario finanziario ad avviare la procedura. Attraverso il Portale FdG, banche, confidi intermediari finanziari autorizzati, presentano la domanda di ammissione alla garanzia.

Effettuano poi tutte le comunicazioni successive all’ammissione previste dalla normativa.  Infine completano le procedure per l’attivazione e la liquidazione della garanzia.  

Il Fondo Garanzia PMI non interviene direttamente nel rapporto tra banca e impresa: le condizioni del finanziamento sono infatti lasciate alla negoziazione tra le parti.

Garanzia diretta

L’impresa non può inoltrare direttamente domanda al Fondo, ma deve rivolgersi all’istituto di credito che concede il finanziamento, specificando di volere richiedere la garanzia diretta. Tutte le banche sono abilitate a inoltrare domanda al Fondo d Garanzia.

Controgaranzia: caratteristiche e copertura massima

La controgaranzia può essere fatta nei seguenti modi:

  • “A prima richiesta”: in caso di inadempienza, il Fondo interviene senza attendere l’esito delle procedure esecutive. A condizione che anche la garanzia dei Confidi e degli altri fondi di garanzia sia a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile.
  • In forma “sussidiaria”: in caso di inadempienza, il Fondo interviene a conclusione delle procedure di recupero del credito. Quando la garanzia dei Confidi e degli altri fondi di garanzia non è «a prima richiesta» e non ha le stesse caratteristiche della garanzia diretta.

Qual è la copertura massima?

La controgaranzia viene concessa fino alla misura massima dell’80% dell’importo garantito dal soggetto richiedente, a condizione che la garanzia da questi rilasciata non superi la percentuale massima di copertura dell’80% del finanziamento.

Nei limiti dell’importo massimo garantito, deliberato dal Consiglio di gestione, la controgaranzia interviene fino alla misura massima dell’80% della somma liquidata dal soggetto richiedente al soggetto finanziatore.

Cogaranzia

In alternativa ci si può rivolgere a uno dei Confidi convenzionati  e gli altri fondi di garanzia che abbiano stipulato convenzione con il Gestore. Alla cogaranzia si applicano tutti i criteri, le modalità e le procedure di concessione previste per la garanzia diretta.

Ciascuna operazione non può essere garantita, congiuntamente dal Fondo e dal Confidi o altro fondo di garanzia, in misura superiore alle percentuali massime previste per la garanzia diretta.

Il Fondo può effettuare operazioni in cogaranzia con fondi di garanzia istituiti nell’ambito della Unione Europea o da essa cofinanziati.

Come funziona la garanzia per il Microcredito?

La garanzia sulle operazioni di microcredito ha come obiettivo quello di sostenere l’avvio e lo sviluppo della microimprenditorialità favorendone l’accesso alle fonti finanziarie. In particolare delle microimprese e dei professionisti.

I soggetti beneficiari che possono ottenere la garanzia sono esclusivamente le imprese già costituite o i professionisti già titolari di partita IVA, in entrambi i casi da non più di 5 anni.

Professionisti e imprese non possono avere più di 5 dipendenti, ovvero 10 nel caso di Società di persone, SRL semplificate, cooperative.

Ulteriori limitazioni riguardano l’attivo patrimoniale (massimo 300.000 euro), i ricavi lordi (fino a 200.000 euro) e livello di indebitamento (non superiore a 100.000 euro). Per essere ammissibili al Fondo i professionisti, inoltre, devono essere iscritti agli ordini professionali o aderire alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 4/2013.

Professionisti e imprese devono operare nei settori ammissibili in base alle Disposizioni operative del Fondo.

Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti finalizzati all’acquisto di beni e servizi direttamente connessi all’attività svolta (compreso il pagamento dei canoni del leasing, il microleasing finanziario e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative), al pagamento di retribuzioni di nuovi dipendenti o soci lavoratori e al sostenimento dei costi per corsi di formazione.

Quali sono le nuove regole che rispondono all’emergenza Covid-19?

La garanzia diventa gratuita e sono quindi sospese le commissioni per accedere al Fondo.

La garanzia del Fondo copre al 100% sia per garanzia diretta sia per riassicurazione le operazioni finanziarie:

  • su piccoli prestiti fino a 30mila euro e comunque non superiore al doppio della spesa salariale annua o al 25% del fatturato
  • con durata massima di 10 anni a condizione che il rimborso della quota capitale non inizi prima di 24 mesi dall’erogazione

La copertura del 90% (sia per garanzia diretta sia per riassicurazione) è prevista per tutti i finanziamenti:

  • a fronte di liquidità o di investimento
  • con durata massima di 6 anni
  • di importo non superiore al doppio della spesa salariale annua o al 25% del fatturato

Per importi fino a 800.000 euro, si può arrivare a una copertura del 100% del finanziamento cumulando la garanzia del Fondo con quella di un confidi

In tutti gli altri casi, la garanzia del fondo copre l’80% per la garanzia diretta e 90% per la riassicurazione (su garanzie rilasciate da confidi non superiori all’80% del finanziamento).

Per queste operazioni finanziarie è possibile affiancare all’intervento del Fondo una garanzia del 20% rilasciata da un confidi, a valere su risorse proprie, per ottenere una copertura del 100% del finanziamento.

La durata della garanzia del Fondo è estesa automaticamente per le operazioni per le quali banche o intermediari finanziari hanno sospeso il pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale a causa degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19

L’importo massimo garantito previsto per singola impresa è 5 milioni di euro (precedentemente era 2,5 milioni di euro). L’importo massimo può essere raggiunto anche sommando più domande di ammontare inferiore.

Fondo Garanzia PMI: viene semplificata la procedura di valutazione e gli altri adempimenti

Per agevolare l’accesso al fondo di imprese colpite dalla diffusione del COVID-19 la procedura di valutazione sui finanziamenti viene effettuata solo sulla base dei profili economico-finanziari e senza quindi valutazione del soggetto beneficiario 

Per i piccoli prestiti fino al 30mila euro è prevista l’approvazione automatica da parte del Fondo senza la valutazione del merito di credito. Viene inoltre eliminata la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie

Sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.

L’approvazione delle domande senza valutazione del merito di credito ai fini della concessione della garanzia riguarda tutti i soggetti ammissibili, le imprese fino a 499 dipendenti (la precedente soglia era 249), e tutte le operazioni finanziarie.

Inoltre, alcune novità riguardano specifici settori che hanno subito gravi ripercussioni causate dall’emergenza sanitaria in corso.

Fondo Garanzie PMI: ecco le novità per il settore turistico alberghiero

Per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti

Imprese/filiere danneggiate dall’emergenza Covid-19

Per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il 60%, a specifici settori/filiere colpiti dall’epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50%, ulteriormente incrementabile del 20% in caso di intervento di ulteriori garanti.

Il Fondo Garanzia PMI vale anche per Le startup con meno di tre anni di vita alla richiesta della garanzia del Fondo.

Le Startup che non sono valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, accedono alla garanzia del Fondo senza valutazione del merito di credito sui finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari finalizzati alla concessione di operazioni di microcredito.

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