Fondo imprese in difficoltà: le domande dal 20 settembre

Fondo Imprese in difficoltà un altro supporto da parte del MISE a favore delle aziende che si trovano in grandi difficoltà a causa della crisi economica post Covid.

Dal 20 settembre queste imprese avranno la possibilità di presentare la richiesta per accedere al Fondo da 400 milioni di euro istituito al Ministero dello Sviluppo economico.

Fondo Imprese in difficoltà: l’autorizzazione da parte dell’UE e gli obiettivi

La misura per rientrare e rispettare le norme sugli aiuti di stato, è sottoposta all’autorizzazione della Commissione Ue.

Nonostante l’autorizzazione europea, il fondo previsto dal Decreto Sostegni punta ad essere un ponte per tutte quelle imprese che si trovano in difficoltà a causa del covid, ma risultino autonome nei momenti di normalità.

Come funziona

La concessione dei finanziamenti punta a garantire continuità ad imprese con determinate caratteristiche. Infatti, può essere richiesta dalle aziende con un numero pari o superiore a 250 dipendenti che abbiano un fatturato superiore ai 50 milioni, oppure un bilancio superiore ai 43 milioni.

Inoltre, la concessione del finanziamento è determinata e vincolata dalla presentazione di un piano di rilancio per l’impresa per tutelare l’occupazione della stessa.

Dunque, le imprese che rispettano le caratteristiche richieste, devono avere flussi di cassa inadeguati per far fronte alle obbligazioni già pianificate. Contemporaneamente dovranno dimostrare attraverso una presentazione, le reali prospettive di ripresa delle propria attività.

Inoltre, il finanziamento sarà concesso solo nel momento in cui, si possa presumere il rimborso integrale entro la scadenza della concessione.

La concessione del finanziamento agevolato è vincolata alla presentazione di un piano di rilancio dell’impresa, anche al fine di tutelare l’occupazione.

Fondo imprese in difficolta e piano di rilancio

Le imprese per poter accedere a questi fondi devono presentare un piano di rilancio, realistico e credibile che illustri:

  • le azioni per sostenere la ripresa o la continuità dell’attività;
  • le prospettive di mercato, fornendo giustificativi sullo stato di difficoltà e sulla capacità di rimborso del finanziamento;
  • le azioni per ridurre gli impatti occupazionali connessi alla situazione di difficoltà;
  • le esigenze di liquidità per il prosieguo dell’attività, le eventuali azioni ai fini di una eventuale operazione di ristrutturazione aziendale, inclusi cessione o rilevazione dell’impresa o di suoi asset.

Fondo imprese in difficoltà: chi sono i beneficiari

I beneficiari che possono presentare la domanda relativa al fondo imprese in difficoltà sono:

  • grandi imprese, operanti sul territorio nazionale e in qualsiasi settore economico, 
  • con esclusione delle imprese del settore bancario, finanziario e assicurativo, 
  • che, alla data di presentazione della domanda di accesso al Fondo: 

a) versano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria, in relazione alla crisi economica connessa con l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

b) non si trovavano già in situazione di difficoltà, come definita, in relazione al settore di attività in cui l’impresa proponente opera, dall’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014. Dall’articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014. Oppure dall’articolo 3, punto 5. del regolamento (UE) n. 1388/2014, alla data del 31 dicembre 2019; 

c) presentano concrete e plausibili prospettive di ripresa dell’attività, da valutare ai sensi di quanto previsto all’articolo 9 del decreto; 

d) sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese; 

e) hanno sede legale e operativa ubicata sul territorio nazionale;

f) non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali incompatibili dalla Commissione europea; 

g) hanno restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero; 

Possono inoltre presentare domanda coloro:

h) nei cui confronti non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;

i) i cui legali rappresentanti o amministratori non siano stati condannati, con sentenza di primo grado anche non passata in giudicato. Oppure decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale. Decreto per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda o che, comunque, confliggano con quanto previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231; 

j) nei cui confronti non siano state emesse condanne penali o sanzioni amministrative definitive per le violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale; 

k) non siano sottoposte a procedure di tipo liquidatorio.

A cosa è subordinata la concessione del fondo?

La concessione del finanziamento agevolato è subordinata alla presentazione di un piano di rilancio dell’azienda o di un asset, che dovrà essere “realistico e credibile”. Un asset che dovrà illustrare le azioni che si intende porre in essere per il rilancio dell’impresa. dovrà inoltre illustrare le iniziative volte ad evitare che la difficoltà economica impatti sul fronte occupazionale.

La domanda potrà essere presentata anche dalle imprese in amministrazione straordinaria, che presentino prospettive di ripresa dell’attività. Il finanziamento sarà riconosciuto al fine della gestione corrente, della riattivazione e completamento di impianti, immobili, attrezzature industriali e altre misure che dovranno essere illustrate nel piano aziendale.

Imprese in difficoltà, finanziamento agevolato fino a 30 milioni di euro per chi presenta domanda

L’importo del finanziamento agevolato ammonterà ad un massimo di 30 milioni di euro per richiedente e, in ogni caso, non potrà essere superiore, alternativamente:

  • al doppio della spesa salariale annua dell’impresa proponente per il 2019. O per l’ultimo esercizio disponibile, compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti. Nel caso di imprese create a partire dal 1° gennaio 2019, l’importo massimo del finanziamento non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
  • al 25 per cento del fatturato totale dell’impresa proponente nel 2019.

I finanziamenti, da restituire in cinque anni, saranno concessi ad un tasso di interesse agevolato. Si legge nel decreto interministeriale del 5 luglio, sarà calcolato in misura pari al tasso di base (IBOR a 1 anno o equivalente, pubblicato dalla Commissione europea) disponibile al momento della notifica.

Tasso incrementato del margine per il rischio di credito fissato in 50 punti base per il primo anno. 100 punti base per il secondo e terzo anno e 200 punti base per il quarto e quinto anno, in conformità con quanto previsto al punto 27, lettera a), del quadro temporaneo. Ovvero secondo i parametri eventualmente aggiornati in funzione di eventuali modifiche che dovessero essere apportate per tale aspetto al quadro temporaneo.

Si evidenzia infine che il tetto massimo del finanziamento potrà superare i 30 milioni di euro nel caso in cui al sostegno del piano aziendale partecipino, con proprie risorse, anche la Regione interessata dal piano ovvero altre Amministrazioni o Enti.

Sarà l’impresa proponente a dover attestare eventuali partecipazioni, allegando alla domanda la delibera esecutiva adottata dagli Organi competenti.

Fondo imprese in difficoltà: tempi e procedure per presentare la domanda

L’istanza di accesso al Fondo può essere presentata a decorrere dalle ore 12:00 del giorno 20 settembre 2021 e, comunque, non oltre le ore 11:59 del giorno 2 novembre 2021. 

La domanda deve essere compilata esclusivamente in forma elettronica utilizzando la procedura informatica, accessibile dal sito www.invitalia.it

La modulistica necessaria per la presentazione della domanda è resa disponibile sul sito internet www.invitalia.it prima dell’apertura dei termini di presentazione delle domande. 

Il modulo di domanda, redatto in lingua italiana, deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa proponente, pena l’improcedibilità della stessa.

L’iter di presentazione della domanda di accesso al Fondo, a pena d’invalidità, prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 

a) registrazione ed accesso alla procedura informatica attraverso l’utilizzo del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID); 

b) inserimento delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda; 

c) generazione del modulo di domanda, contenente le informazioni e i dati forniti dall’impresa proponente e apposizione della firma digitale; 

d) caricamento del modulo di domanda firmata digitalmente; 

e) caricamento degli allegati firmati digitalmente, laddove richiesto; 

f) invio dell’istanza, con conseguente rilascio del codice identificativo.

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