Bonus Sanificazione 2021 a supporto delle aziende

Il Bonus sanificazione è un credito d’imposta introdotto dal Governo nel corso dell’emergenza Covid, per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro.

L’obiettivo è quello di favorire l’adozione di misure dirette a contrastare la diffusione del COVID-19. Nel corso dei mesi la misura ha subito una serie di modifiche che hanno portato ad ampliarne l’ambito applicativo. 

Il credito d’imposta è pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati.

Nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione dei tamponi per COVID-19.

In ogni caso, il credito d’imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro.

Se le richieste superano il plafond disponibile (200 milioni di euro per l’anno 2021) l’Agenzia determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.

In questo caso, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito richiesto moltiplicato per la percentuale.

Percentuale che sarà resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate entro il 12 novembre 2021.

Bonus Sanificazione: chi sono i beneficiari?

I beneficiari sono:

  • imprenditori;
  • professionisti;
  • enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilisticamente riconosciuti;
  • strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale in possesso dell’apposito codice identificativo.

Nel periodo di invio della comunicazione è anche possibile inviare nuove comunicazioni che sostituiscono le precedenti o è anche possibile inviare la rinuncia al credito.

Bonus sanificazione e tipologie di spese ammissibili

Il provvedimento innanzitutto chiarisce le tipologie di spese coperte dal credito d’imposta, ovvero quelle relative a:

  • sanificazione degli ambienti dove si esercita l’attività lavorativa e degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività;
  • somministrazione di tamponi a personale e collaboratori;
  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, come mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari conformi ai di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • acquisto di dispositivi di sicurezza come termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, sempre che rispondano ai requisiti di scurezza, incluse le eventuali spese di installazione;
  • acquisto di dispositivi utili a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, come barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione.

Come Presentare la domanda e come fruire del Bonus Sanificazione

Per accedere al bonus sanificazione occorre comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute, compilando l’apposito modello, disponibile con le relative istruzioni per la compilazione sul sito della stessa Agenzia.

La richiesta può essere inviata esclusivamente per via telematica a partire dal 4 ottobre e fino al 4 novembre 2021.

Nello stesso periodo è possibile presentare:

  • una nuova comunicazione che sostituisce integralmente quella già trasmessa;
  • la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

Più nello specifico, l’istanza può essere trasmessa direttamente dal contribuente o da un intermediario. In che modo? Tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, o i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

Entro 5 giorni dalla presentazione della domanda, verrà rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico.

Oppure lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che l’ha trasmessa nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate.

Il credito può essere utilizzato, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che stabilirà la percentuale applicabile sulla base degli importi delle istanze ricevute:

  • in dichiarazione dei redditi;
  • in compensazione.

Non è invece prevista la possibilità di cederlo come invece era riconosciuto dall’art. 122 per il credito sanificazione precedente ex art. 125 D.L. 34/2020.
Non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette e ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto degli interessi passivi, nè nel calcolo del ROL.

Bonus sanificazione e aggiornamenti protocollo

Il Bonus sanificazione è stato approvato per far capire ancora di più quanto è importante non abbassare la guardia. Specialmente ora che le attività economiche sono riprese a pieno ritmo.

Questo perché nonostante i vaccini ci sono delle varianti ancora in agguato che non sono totalmente gestibili.

A questo proposito è importante fare un refresh del protocollo da mettere in atto per lavorare in sicurezza.

Nella Premessa del nuovo Protocollo viene specificata meglio la raccomandazione sul “massimo utilizzo” ove possibile, del lavoro agile o da remoto da parte dei datori di lavoro privati.

Si aggiunge che le attività professionali siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza.

Il Protocollo intende garantire il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio. O attività in modalità a distanza, nonché per quelle non sospese.

Un altro nuovo richiamo al lavoro agile, elevato ad “utile e modulabile strumento di prevenzione” è nella Parte 8-ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI). Qui le imprese potranno utilizzare il lavoro agile e da remoto per tutte quelle attività che possono essere svolte in tale modalità.

Si specifica che nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, è possibile “valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine aziendale. Se è il caso anche con opportune rotazioni del personale coinvolto”.

Si richiede di assicurare che negli spazi condivisi vengano indossati i dispositivi di protezione delle vie aeree. Fermo restando il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento. 

L’adozione di ulteriori strumenti di protezione individuale già previsti indipendentemente dalla situazione emergenziale devono favorire, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Uso della Mascherina chirurgica e riconoscimento come DPI

Il protocollo fa diversi richiami nuovi all’uso della mascherina chirurgica:

Laddove il presente Protocollo fa riferimento all’uso della mascherina chirurgica, è fatta salva l’ipotesi che, per i rischi presenti nella mansione specifica, siano già previsti strumenti di protezione individuale di tutela di tipo superiore (facciali filtranti FFP2 o FFP3) o di diversa tipologia.

La Parte 3, Modalità di accesso dei fornitori esterni, fa riferimento al servizio di trasporto organizzato dall’azienda. In questa modalità deve essere garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.

In particolare mettendo in atto tutte le misure previste per il contenimento del rischio di contagio.

Nella Parte relativa ai dispositivi di protezione individuale: si ribadisce come fondamentale l’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale.

Si continua a raccomandare un loro utilizzo razionale – come peraltro sottolineato dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) – secondo la disciplina vigente.

Sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), le mascherine chirurgiche.

Pertanto, in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è comunque obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore.

Bonus Sanificazione e Nuovo protocollo: Pulizia e sanificazione di attrezzature di uso promiscuo

Un riferimento alla pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi, “anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo”.

E si aggiunge un’ulteriore previsione di sanificazione straordinaria nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19. Questo in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.

Precauzioni igieniche: detergenti per le mani, precisazioni

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI. Qui viene richiamato il documento OMS che riporta le indicazioni per la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente.

Si aggiunge che i detergenti per le mani devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.

Gestione di persona sintomatica

Si conferma la previsione dell’isolamento di persona che in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria o simil-influenzali (tosse) e il conseguente obbligo di avvertire le autorità sanitarie.

Il lavoratore, al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato di mascherina chirurgica. Resta confermato l’obbligo dell’azienda di collaborare per la definizione dei contati stretti della persona presente in azienda.

Ho voluto agganciare al bonus sanificazione queste procedure perché se ci fossero delle procedure che non hai rispettato le puoi vedere in questo articolo. Spero tu sia in regola in quanto non solo rischi di non rientrare nei parametri per richiederlo ma non sei in sicurezza.

Devi sapere che oltre a poterti aiutare sul percorso di credito d’imposta AlzaRating ha stretto collaborazioni con aziende che offrono servizi di sanificazione.

Di conseguenza se leggendo questo articolo sei a norma ci puoi contattare per prenotare la tua consulenza gratuita ed essere supportato nel processo per richiedere il Bonus.

Nel caso ci fossero delle mancanze non saresti comunque a norma ti consiglio in ogni caso di contattarci perché io e il mio team ti possiamo supportare per capire dove intervenire e nel più breve tempo possibile.

Oltre alle agevolazioni concesse non dobbiamo mai dimenticare che abbiamo vissuto un periodo di emergenza a causa di questo virus e dobbiamo essere certi di lavorare e far lavorare i nostri dipendenti in sicurezza.

Se hai delle domande o desideri ulteriori informazioni, compila il nostro modulo di contatto.

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