Nota Integrativa e Rendiconto Finanziario

La Nota Integrativa e il Rendiconto Finanziario fanno parte dei 4 elementi fondamentali che compongono il bilancio d’esercizio di un azienda.

Nell’articolo di giovedì ho voluto approfondire l’argomento sullo Stato Patrimoniale e sul Conto Economico ora direi che è il caso di parlare anche di Nota Integrativa e Rendiconto Finanziario.

Avrai sicuramente sentito nominare più volte queste voci ma quanto ne sai realmente?

Quanto sono importanti da conoscere per la salute della tua azienda?

Oggi lo scoprirai grazie a questo articolo: sei pronto?

Bene allora partiamo dalla nota integrativa: cos’è e a cosa serve

Nota Integrativa

Il compito della Nota Integrativa è quello di integrare tutte le informazioni contenute nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico.

Essa permette di arricchire il documento di dettagli che ci aiutano a comprendere i dati esposti nei prospetti numerici del bilancio.

Nella Nota Integrativa si devono obbligatoriamente indicare:

  • i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio;
  • le variazioni intervenute nelle voci dell’attivo e del passivo
  • l’elenco delle partecipazioni;
  • il totale dei debiti di durata residua superiore a cinque anni;
  • la somma degli oneri finanziari imputati nell’esercizio a voci dell’attivo;
  • la somma dei proventi derivanti da partecipazioni, diversi dai dividendi;
  • le obbligazioni convertibili in azioni, i titoli emessi dalla società e le azioni di godimento.

Si possono invece omettere tutte le altre voci come ad esempio:

  • i movimenti delle immobilizzazioni;
  • gli impegni non risultanti nello Stato Patrimoniale;
  • la ripartizione delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività o secondo aree geografiche.

A cosa serve la Nota Integrativa?

La Nota Integrativa è una parte integrante del bilancio d’esercizio.

Ha la funzione di descrivere e informare i destinatari del bilancio non solo sull’origine e le caratteristiche dei valori quantitativi, ma evidenziando la modalità con cui la gestione si è svolta.

La Nota Integrativa permette di completare i dati dei prospetti contabili (Stato patrimoniale e Conto economico), fornendo ulteriori informazioni quantitative e descrittive.

Permette inoltre di esplicitare determinati comportamenti soprattutto in merito alle valutazioni effettuate, alle deroghe a determinate disposizioni di legge, ecc. 

In Italia, il contenuto informativo minimo della nota integrativa è prescritto dall’Art. 2427 del Codice Civile.

Gli effetti Covid-19 sul bilancio devono essere riportati sulla Nota Integrativa

In Nota Integrativa devono essere riportati gli effetti dell’emergenza Covid-19 per le imprese.

Si tratta di attività intervenute dopo la chiusura dell’esercizio che devono, comunque, essere presenti nell’informativa di bilancio.

Tutte le società di capitali, sia quotate che non quotate, sono chiamate a fornire in Nota Integrativa dei bilanci 2019, gli effetti economici causati dall’emergenza Covid-19.

Questo è quanto prevedono, congiuntamente, i principi contabili nazionali (OIC) e quelli internazionali (IAS).

Nota Integrativa: covid-19 da indicare tra i fatti successivi alla chiusura dell’esercizio

La capacità dell’impresa, soggetta alla redazione del bilancio d’esercizio, di rispondere all’emergenza dell’epidemia da Covid-19, integra un fatto intervenuto dopo la chiusura dell’esercizio.

Questo significa, essenzialmente, che tale evento non può portare, in alcun modo, ad un effetto sulla redazione del bilancio 2019.

Quindi, non si deve tener conto dell’epidemia nella valutazione della continuità aziendale, e nemmeno per quanto riguarda le eventuali valutazioni di poste al fair value (vedi le attività finanziarie, ad esempio).

Il primo punto di riferimento in questo ambito è dato dall’art. 2427, il quale impone di fornire informazioni che riguardano la natura e l’effetto patrimoniale, economico e finanziario di fatti di rilievo avvenuto dopo la chiusura dell’esercizio.

In questo stesso ambito intervengono anche gli OIC, sull’informativa da fornire in bilancio.

Occorre fare riferimento alle disposizioni contenute nell’OIC29.

I principi contabili contenuti nell’OIC 29 consentono di enucleare tre possibili ambiti di intervento, cui conseguono differenti obblighi di segnalazione in bilancio:

  • Fatti successivi alla chiusura dell’esercizio che hanno impatto sui valori di bilancio.
  • Fatti successivi alla chiusura dell’esercizio privi di impatto sui valori di bilancio, comunque, tali da non comportare una loro variazione.
  • Infine, fatti successivi alla chiusura dell’esercizio che abbiano coincidenza o effetti sulla continuità aziendale.

Le tre casistiche riportate in precedenza sono quelle a cui potrebbe trovarsi di fronte l’organo amministrativo al momento della redazione del bilancio.

Naturalmente, nessuna delle ipotesi può essere valida, aprioristicamente, per tutte le aziende. Per questo motivo può essere opportuno analizzare quali sino i comportamenti da tenere in ciascuna delle fattispecie possibili.

Il tutto, sempre restando in linea con quanto disposto dagli articoli 2426, 2427 e 2428 del codice civile.

Fatti successivi alla chiusura dell’esercizio che hanno impatto sui valori di bilancio

Nella redazione del bilancio si deve determinare il grado di incidenza sulle poste e sulla loro classificazione nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico.

In che modo? Provvedendo ad annotarli in Nota Integrativa (e nel caso nella Relazione sulla Gestione).

L’OIC29 prevede che l’informazione in Nota Integrativa si rende necessaria quando la mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità per i destinatari di valutare correttamente i dati di bilancio, inficiando le decisioni conseguenti come per banche, clienti e fornitori.

Fatti successivi alla chiusura che non impattano sul bilancio, tali da non comportare una variazione

Gli effetti non assumono rilievo nella classificazione contabile, rendendosi necessario, unicamente, trattarne in Nota Integrativa e nella Relazione sulla Gestione.

Anche in questo caso l’applicazione dell’OIC29 ha la funzione di garantire il corretto ragguaglio dei destinatari dello strumento.

Con riferimento all’art. 2428 c.c. occorre illustrare i rischi aziendali attesi e l’evoluzione prevedibile della gestione.

Fatti successivi alla chiusura che hanno impatto sulla continuità aziendale

Si tratta della fattispecie più grave in cui l’impresa può trovarsi. Pensa al caso del blocco dei processi di produzione e commercializzazione.

Ove venisse meno la continuità aziendale o non si potesse proseguire l’attività l’OIC29 prevede di tenere conto delle mutate circostanze nell’applicazione dei principi di valutazione ex art. 2426 c.c.

Ciò non impone l’adozione di principi di redazione con criteri liquidatori, in quanto gli eventi sono successivi al termine dell’esercizio di bilancio.

L’impatto dell’epidemia da Covid-19 ha sicuramente, come abbiamo visto, un impatto più o meno importante nella redazione dell’informativa di bilancio per il 2019.

Naturalmente, l’impatto del virus sul sistema economico è vario, e per questo motivo ho deciso di indicarti tutte le possibilità che hai a disposizione per integrare l’informativa di bilancio.

Particolare attenzione, infatti, devono avere anche gli organi di controllo (Collegio Sindacale, Sindaco o Revisore Unico) nel valutare la corretta indicazione di questi fatti nell’informativa di bilancio.

Dopo averti parlato della nota integrativa e gli elementi da inserire relativi all’emergenza Covid-19 passiamo ora al rendiconto finanziario.

Rendiconto Finanziario: la chiave di lettura dello stato di salute di un’impresa

La normativa sulla crisi d’impresa ha introdotto l’obbligo di monitoraggio continuo sulle condizioni di liquidità prospettiche.

A partire dal mese di agosto 2020, tutte le imprese dovranno valutare la propria solvibilità prospettica su un orizzonte temporale di sei mesi con cadenza trimestrale.

In tale ambito assume assoluto rilievo il Rendiconto Finanziario, in quanto strumento essenziale per dimostrare la capacità di soddisfare le uscite con gli incassi programmati.

Utile per creare una sorta di “ponte finanziario ideale” tra il passato e il futuro dell’azienda (fonte Ipsoa).

Il Rendiconto Finanziario rappresenta lo strumento proposto dalla dottrina per sintetizzare la dinamica finanziaria delle imprese.

In Italia, tale documento ha rappresentato per anni un’informativa volontaria per le società non quotate e solo a partire dall’esercizio 2016 è divenuto uno schema obbligatorio per i bilanci OIC compliance redatti in forma ordinaria.

Prima la CONSOB, poi i principi contabili internazionali hanno invece imposto da tempo il rendiconto finanziario per le società quotate, poiché essenziale per informare compiutamente il mercato dei risultati raggiunti.

Quanto è importante il rendiconto finanziario?

Nonostante la recente obbligatorietà, il rendiconto finanziario è usato da anni come strumento di analisi per valutare la situazione finanziaria, anche in termini prospettici.

Stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario offrono informazioni differenti ma complementari per valutare l’equilibrio economico e finanziario delle imprese, nonché la loro coerenza patrimoniale.

Focalizzare l’attenzione unicamente sugli schemi tradizionali di bilancio (stato patrimoniale e conto economico) non consente infatti di valutare pienamente l’evoluzione dell’azienda e gli effetti delle scelte gestionali, poiché tali schemi non aiutano ad indagare la dinamica finanziaria.

Per valutare lo stato di salute delle imprese non risulta pertanto sufficiente analizzarne la capacità di generare risultati economici positivi ma è altrettanto fondamentale studiarne la capacità monetaria.

La consapevolezza circa l’importanza del rendiconto finanziario ha spinto il legislatore a imporne progressivamente l’obbligo, probabilmente anche nella speranza di stimolarne una sempre maggiore volontaria redazione anche da parte di quelle imprese non giuridicamente obbligate.

Oltre alle recenti modifiche (D.Lgs. n. 139/2015) sopra citate in tema di bilancio d’esercizio, anche nell’ambito della normativa sulla crisi d’impresa viene posta l’attenzione sulla dinamica finanziaria dell’impresa al fine di monitorarne lo stato di salute.

Nella normativa il legislatore pone attenzione sulla crisi finanziaria delle imprese, da valutare attraverso il monitoraggio da effettuarsi con cadenza trimestrale, ma su un orizzonte prospettico di sei mesi, dell’equilibrio finanziario.

In particolare, il D.Lgs. n. 14/2019 ha imposto a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, di monitorare costantemente la sostenibilità dei debiti pena la responsabilità degli amministratori.

Rendiconto Finanziario anche per le piccole imprese

Come evidenziato, la normativa sulla crisi d’impresa trova applicazione per tutte le imprese.

L’obbligo di monitorare lo stato di analisi della dinamica finanziaria prospettica impone pertanto anche alle piccole realtà produttive l’utilizzo del rendiconto finanziario o di strumenti similari (budget di tesoreria).

L’analisi previsionale in generale risulta più complessa rispetto alle valutazioni fatte a consuntivo, ma queste ultime certamente supportano il processo di pianificazione.

In altri termini, la periodica redazione del Rendiconto Finanziario sul passato certamente aiuta l’impresa nell’elaborare i flussi prospettici poiché, da un lato abitua gli operatori alla determinazione di valori (i flussi finanziari) non sempre di immediato calcolo, e dall’altro, può automatizzare il processo di costruzione del dato minimizzando i tempi di elaborazione delle informazioni.

Alla luce delle novità normative, dell’utilità che da tempo la dottrina evidenzia con riferimento al rendiconto finanziario e al fine di efficientare il processo di formazione delle informazioni a supporto della valutazione dello stato di salute dell’impresa (e questo anche indipendentemente dal rispetto della normativa), si ritiene utile introdurre in impresa l’abitudine di monitorare a consuntivo la tesoreria, anche al fine di supportare la pianificazione finanziaria e la costruzione del DSCR.

Rendiconto Finanziario: il ponte tra passato e futuro dell’impresa

Il Rendiconto Finanziario rappresenta pertanto lo strumento utile per creare tale “ponte finanziario ideale” tra il passato ed il futuro dell’azienda.

Tale modo di operare permette di produrre comportamenti virtuosi da parte delle aziende.

Questo perchè la presenza di informazioni finanziarie periodiche dovrebbe migliorare il processo decisionale.

Se non altro perché basato su una base informativa maggiore rispetto all’assenza di dati finanziari prospettici e a consuntivo.

Il nostro viaggio tra le voci di bilancio è cosi giunto al termine. Spero che questo mini tour ti possa essere d’aiuto per affrontare la tua ripartenza aziendale post Covid-19.

Se ti sei perso l’articolo sullo stato patrimoniale e conto economico ti basta cliccare qui per avere un quadro completo sulle voci di bilancio.

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