Contributo a fondo perduto alternativo: scopri come ottenerlo

Il contributo a fondo perduto alternativo supporta tutte quelle attività che sono state danneggiate nel periodo della pandemia.

Si definisce in questo modo per distinguerlo dal contributo erogato in modo automatico. Questo a chi aveva già beneficiato del contributo Sostegni nei mesi di aprile e maggio. 

Il contributo a fondo perduto, alternativo a quello automatico previsto dal Dl Sostegni bis, è rivolto ai soggetti con un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a dieci milioni di euro e può avere un importo massimo di 150.000 euro.

Dal 5 luglio al 2 settembre 2021 sarà possibile presentare la domanda per accedere a questo tipo di contributo.  

La procedura web è resa disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 5 luglio 2021. La trasmissione tramite i canali telematici Entratel/Fisconline può essere effettuata dal 7 luglio 2021.

Entro il 2 settembre, in caso di errore, sarà possibile presentare una nuova domanda per sostituire quella errata. I soggetti che lo possono richiedere sono:

  • esercenti attività d’impresa, arte e professione e di reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta precedente al periodo di entrata in vigore del decreto (per la gran parte dei soggetti si tratta dell’anno 2019) abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 10 milioni di euro 
  • enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali

Non hanno diritto al contributo a fondo perduto alternativo i soggetti la cui partita iva non risulta attiva alla data del 26 maggio 2021, agli enti pubblici, agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione. 

Come presentare la domanda per ottenere il contributo

Presentare la domanda è sicuramente più complicato in quanto, per adeguarsi agli obblighi Ue, è necessario compilare un’autocertificazione.

Questo documento certifica che, usufruendo delle agevolazioni associate alla pandemia, non vengano superati i limiti previsti per gli aiuti. Si parla di 1,8 milioni di euro per le imprese.

Diverso è il limite per le imprese agricole e per pesca e acquacoltura che ammonta rispettivamente a 225mila e 227mila.

Un altro limite che deve essere rispettato è quello relativo ai costi fissi delle imprese, per un massimo di 10 milioni di euro. Dopo l’autocertificazione, in cui non si deve dichiarare il falso, devono essere segnalati i dati per ogni singola misura contenuti nel quadro A.

Ovvero esenzioni Irap, contributi automatici previsti dal decreto Sostegni, altri aiuti non fiscali e non erariali. Se superi questi limiti puoi richiedere un importo inferiore, per evitare di andare oltre le cifre imposte.

Domanda di contributo a fondo perduto alternativo, i dati da indicare

Dal punto di vista procedurale si fa presente che l’istanza deve contenere i seguenti dati:

  • codice fiscale del soggetto (persona fisica o non fisica) che chiede il contributo;
  • settore di attività in cui opera il richiedente;
  • codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che chiede il contributo, se diverso dalla persona fisica;
  • se il soggetto richiedente è un erede che prosegue l’attività di un soggetto deceduto, il codice fiscale del de cuius;
  • nel caso in cui il soggetto richiedente abbia posto in essere operazioni aziendali di trasformazione, la partita Iva del soggetto cessato;
  • la dichiarazione che il richiedente è un soggetto diverso da quelli indicati all’art. 1, comma 6 , del D.L. n. 73/2021;
  • l’importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nel periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020;
  • l’importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nel periodo 1° aprile 2020–31 marzo 2021;
  • la scelta, irrevocabile, se utilizzare l’importo del contributo come credito d’imposta oppure ottenere il versamento diretto della somma;
  • l’IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo;
  • il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell’istanza e l’eventuale dichiarazione sostitutiva, resa da quest’ultimo, relativa al conferimento di un’apposita delega;
  • la data di sottoscrizione e la firma dell’istanza;
  • le dichiarazioni che eventualmente superano i limiti stabiliti in merito agli aiuti di Stato rispetto a quelli ricevuti fino al momento della presentazione dell’istanza

Altro dato importante da non dimenticare:

l’indicazione se i ricavi o compensi del secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto in oggetto sono inferiori o uguali a 100.000 euro, sono superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro, sono superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro, sono superiori a un milione di euro e fino a 5 milioni di euro oppure sono superiori a 5milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Contributi a fondo perduto alternativo suddiviso in tre fasce

Contributo automatico

Questo contributo è per i soggetti che hanno già richiesto e ottenuto il contributo previsto dal DL Sostegni n. 41/2021, senza la necessità di presentare un’ulteriore domanda.

È riconosciuto nella misura del 100% del contributo già riconosciuto ai sensi dell’articolo 1 del DL Sostegni n. 41/2021, lo corrisponde l’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è erogato il precedente contributo.

Ovvero è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, qualora il richiedente avesse effettuato tale scelta per il precedente contributo (dal 16 giugno sono partiti gli accrediti, leggi anche l’articolo Fondo perduto sostegni bis: da oggi 16 giugno partiranno i bonifici automatici).

Contributo alternativo al precedente.

Contributo riconosciuto previa presentazione di un’apposita domanda. Può essere richiesto:

  • dai soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal DL Sostegni n. 41/2021 (ad esempio perchè non hanno presentato in tempo la domanda entro il 28 maggio. Oppure non avevano avuto nell’anno 2020 un fatturato medio mensile inferiore di almeno del 30% rispetto al fatturato medio mensile dell’anno 2019, uno dei requisiti richiesti dal primo contributo).
  • dai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal DL Sostegni n. 41/2021 che risulta essere inferiore rispetto all’ammontare calcolato del contributo alternativo del DL Sostegni bis. Tali soggetti potranno ottenere l’eventuale maggior valore del contributo determinato ai sensi delle nuove disposizioni. Il contributo automatico eventualmente già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d’imposta dall’Agenzia delle entrate verrà scomputato da quello da riconoscere. Se dall’istanza per il riconoscimento del contributo alternativo emerge un contributo inferiore rispetto a quello spettante in automatico, l’Agenzia non darà seguito all’istanza stessa.

Contributo sugli utili o perequativo.

Si tratta di un contributo con peggioramento del risultato economico d’esercizio, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente già riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate, lo puoi richiedere a condizione che presenti la dichiarazione dei redditi entro il 10 settembre. Per quest’ultimo manca ancora un decreto attuativo che definisca le aliquote.

Come si calcola la parte spettante?

Una volta verificato il possesso dei requisiti, per calcolare il contributo spettante, la differenza tra le due medie mensili viene moltiplicata per una percentuale diversa. Questo a seconda che il richiedente abbia precedentemente ottenuto o meno il contributo “Sostegni bis automatico” e a seconda della fascia di ricavi 2019.

Se il richiedente ha ottenuto il contributo “Sostegni bis automatico”, le percentuali vanno dal 60% per i soggetti più piccoli (fino a 100.000 euro di ricavi 2019) al 20% dei soggetti più grandi (oltre 5 milioni e fino a 10 milioni di euro). Passando dalle percentuali intermedie del 50%, 40% e 30%. Se il richiedente invece non ha ottenuto il contributo “Sostegni bis automatico”, le percentuali vanno dal 90% per i soggetti più piccoli al 30% dei soggetti più grandi. Passando dalle percentuali intermedie del 70%, 50% e 40%.

A differenza dei precedenti contributi è non è previsto un importo di contributo minimo, mentre l’importo massimo ottenibile è pari a 150mila euro.

Anche in questo caso il richiedente può scegliere tra l’accredito su conto corrente o il riconoscimento del contributo sotto forma di credito d’imposta compensabile sul modello F24.

Quali sono le chiavi per aprire il canale?

Per chi utilizzerà il portale Fatture e Corrispettivi sarà possibile accedere tramite le credenziali Spid, Cie o Cns o quelle rilasciate dall’Agenzia per l’utilizzo dei servizi telematici Entratel e Fisconline.

Ok anche all’invio tramite gli intermediari delegati per il Cassetto fiscale o per il servizio di consultazione delle fatture elettroniche o specificatamente incaricati per la richiesta di contributo.

Contributo alternativo a fondo perduto: le percentuali del nuovo ristoro

La nuova erogazione a favore dei lavoratori con Partita Ivastagionali, varia in base a diverse percentuali di erogazione. Bisogna inoltre fare una distinzione tra chi aveva già richiesto l’erogazione dei contributi e chi invece non aveva beneficiato dei contributi del primo Decreto Sostegni. Le percentuali infine variano in base al fatturato complessivo, come spiega l’Agenzia delle Entrate:

L’ammontare del contributo Sostegni bis attività stagionali è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Riassumendo, queste sono le percentuali stabilite:

  • per i ricavi inferiori a 100.000 euro: 60% per i soggetti che hanno beneficiato dei contributi del primo decreto, 90% per chi non ha beneficiato dei contributi del primo decreto;
  • Sui ricavi da 100.000 euro a 400.000 euro: 50% per i soggetti che hanno beneficiato dei contributi del primo decreto, 70% per chi non ha beneficiato dei contributi del primo decreto;
  • in merito ai ricavi da 400.000 euro a 1.000.000 euro: 40% per i soggetti che hanno beneficiato dei contributi del primo decreto, 50% per chi non ha beneficiato dei contributi del primo decreto;
  • Ricavi da 1.000.000 euro a 5.000.000 euro: 30% per i soggetti che hanno beneficiato dei contributi del primo decreto, 40% per chi non ha beneficiato dei contributi del primo decreto;
  • Ricavi da 5.000.000 euro a 10.000.000 euro: 20% per i soggetti che hanno beneficiato dei contributi del primo decreto, 30% per chi non ha beneficiato dei contributi del primo decreto.

La cifra spettante per il contributo non deve superare la soglia di 150.000 euro, e non è stabilito un importo minimo spettante. Infine, è possibile presentare una rinuncia al contributo, anche successivamente alla presentazione della domanda.

Spero che questo articolo ti possa essere d’aiuto se rientri nelle categorie che possono beneficiare di questo contributo.

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