Sospensione cartelle esattoriali fino al 30 giugno 2021

La sospensione del pagamento delle cartelle esattoriali porta una tregua alle aziende che in questo periodo si sono trovate in grosse difficoltà.

Infatti si definisce la data del 30 giugno 2021 come termine “finale” di sospensione dell’attività di riscossione.

La sospensione riguarderà tutti i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento. Dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione.

Nonché l’invio di nuove cartelle e la possibilità per l’Agenzia di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti. 

Resteranno sospese, inoltre, le verifiche di inadempienza che le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a 5.000 euro.

Relativamente invece, alla “Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio”, il Decreto Sostegni n. 41/2021 convertito nella legge n. 69/2021, aveva previsto:

  • lo slittamento al 31 luglio 2021 del termine per pagare le rate del 2020, 
  • lo slittamento al 30 novembre 2021 per quelle del 2021,

Sospensione cartelle esattoriali e novità 2021

Come detto anche prima slitta al 30 giugno 2021 il termine finale di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento. Slittano anche gli avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.

Di conseguenza, i pagamenti sospesi sono quelli in scadenza dall’8 marzo al 30 giugno 2021 che dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 luglio 2021 (2 agosto in quanto il 31.07 cade di sabato).

Ci sarà una sospensione fino al 30 giugno 2021 degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto su stipendi, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

Fino al 30 giugno 2021 le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore.

Ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.

Dal 1° luglio 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito). 

Tutte le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio del periodo di sospensione, restano prive di qualunque effetto se l’Agente della riscossione non ha notificato l’atto di pignoramento e le Amministrazioni pubbliche possono quindi procedere con il pagamento in favore del beneficiario.

Sospensione 2021: novità importanti anche su condono debiti fino a 5.000 euro

Il Decreto Sostegni ha previsto l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro.

Debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2017.

I beneficiari dell’agevolazione sono:

  • le persone fisiche che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro;
  • i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro.

Le modalità e le date dell’annullamento dei debiti saranno disposte con un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

Decreto da emanarsi entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del “Decreto Sostegno”.
Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell’annullamento.

L’annullamento non si applica alle seguenti tipologie di carichi affidati all’Agente della riscossione:

  • debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
  • debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Rottamazione-ter: prevista una proroga del pagamento

Dilungati i termini di scadenza per il pagamento delle rate della Rottamazione ter e del saldo e stralcio scadute nel 2020.

Per le prime, la Pace fiscale ha stabilito che il termine ultimo di scadenza sia prorogato al 31 luglio 2021.

Mentre tempi di pagamento più distesi sono previsti per le seconde: il termine di scadenza è slittato al 30 novembre 2021.

Occorre fare un’importante precisazione al riguardo. Coloro che hanno regolarmente pagato le rate del 2019 non perdono il benefici della definizione agevolata.

I contribuenti che soddisfano tale requisito potranno, dunque, versare tutte le rate non pagate nell’anno 2020 fino alla fine di luglio dell’anno in corso.

In parole più semplici, entro il 31 luglio 2021 i contribuenti dovranno pagare le quattro rate dovute e non pagate del 2020 di febbraio, maggio, luglio e novembre dello stesso anno.

Tuttavia, la legge per quanto possibile è assai clemente. A partire dalla data di scadenza ufficiale saranno concessi ulteriori 5 giorni ai contribuenti per regolarizzare i pagamenti. Questo senza che scattino sanzioni e more.

Un’altra proroga è indirizzata ai titolari di Partita Iva, ma questa riguardano gli avvisi bonari di pagamento di cui si è avuta notifica tra il 2017 ed il 2018.

Purché le stesse dimostrino di aver subito un calo di fatturato nella misura del 30%, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2020.

Rottamazione ter: e le rate del 2021?

Discorso poco diverso dal precedente può essere fatto per la definizione agevolata 2021.

Più nello specifico, per le rate scadute e non pagate il termine ultimo di pagamento è fine novembre 2021. In questo caso dovranno essere versate le quattro rate previste nel 2021. Vale a dire quelle relative ai mesi di febbraio, maggio, luglio ed infine novembre.

Anche il periodo di clemenza legale è identico

Cinque sono i giorni di tempo concessi dopo il 30 novembre 2021 per regolarizzare il pagamento delle rate.

Operando la dilazione dei tempi ne deriva che le rate potranno essere pagate entro e non oltre il giorno sei del mese di dicembre dell’anno in corso.

Tale precisazione va fissata bene in mente per evitare una spiacevole situazione.

Se la data di scadenza viene superata oppure le rate vengono pagate in modo parziale la definizione agevolata non andrà a buon fine.

La conseguenza di tale situazione, difatti, sarà la perdita dei benefici della Rottamazione ter mentre le cifre pagate verranno desunte dall’Agenzia delle Entrate come acconti sull’importo totale dovuto.

Per quanti decaduti, tuttavia, dalla Rottamazione ter negli anni 2019 e 2020 l’articolo 19 del DPR 602/1973 stabilisce la possibilità che questi possano ricorrere alla procedura di rateizzazione dell’intere somme da corrispondere.

Dopo averti parlato delle novità in merito alla sospensione di cartelle esattoriali, condono debiti e proroghe di pagamento voglio svelarti quello che si può chiamare un “trucco legale”.

Come ottenere sgravio parziale della cartella esattoriale

Esiste un piccolo trucco per ottenere lo sgravio parziale delle cartelle esattoriali anche quando queste non sono ancora cadute in prescrizione. Ed è proprio sulla prescrizione che esso si fonda. 

Non si tratta di una tecnica illegale. Anzi, al contrario, corrisponde ad un vero e proprio diritto riconosciuto dalla legge al contribuente.

Un diritto a cui però, spesso, non si pone la dovuta attenzione, neanche in sede di consulenza da parte del professionista. 

In buona sostanza è possibile ottenere una decurtazione delle somme richieste dall’Esattore con la cartella di pagamento.

In che modo? Facendo valere subito l’intervenuta ed anticipata prescrizione degli interessi e delle sanzioni, il cui decorso precede spesso il termine di prescrizione del capitale.

Tutte le volte in cui il capitale della cartella esattoriale si prescrive in 10 anni, a partire dal sesto anno non sono più dovuti interessi e sanzioni in quanto già prescritti.

In tali ipotesi, infatti, la prescrizione di interessi e sanzioni si compie prima di quella del capitale. Quindi, fermo restando il debito per il capitale, il contribuente può già liberarsi di quella parte di debito costituito da interessi e sanzioni chiedendo uno sgravio parziale.

Si pensi al caso di una cartella dovuta per Iva o Irpef ove, oltre all’imposta, sono calcolati gli interessi.

L’imposta si prescrive allo scoccare della mezzanotte del decimo anno successivo alla notifica della cartella medesima.

Viceversa, gli interessi e le sanzioni si prescrivono con lo scoccare della mezzanotte del quinto anno successivo alla notifica. Dal giorno dopo, il contribuente non è più tenuto a pagare tali somme. 

Come ottenere lo sgravio parziale della cartella per interessi e sanzioni? 

La prima cosa da fare, in tali ipotesi, è chiedere l’intervento dello stesso ufficio che ha emesso l’atto di accertamento, ossia l’Agenzia delle Entrate competente per territorio o l’ente locale.

Si dovrà presentare un ricorso in autotutela che andrà comunicato, per conoscenza, anche all’Agente per la riscossione che ha notificato la relativa cartella esattoriale e che, eventualmente, su ordine dell’amministrazione, dovrà poi procedere allo sgravio parziale della cartella. 

Nel caso in cui il ricorso in autotutela non dovesse sortire effetti (per omessa risposta o risposta negativa) sarà possibile ricorrere al giudice tributario. 

A ben vedere, però, il ricorso al giudice è possibile solo nei confronti di un atto specifico e, di certo, non è possibile presentare opposizione alla cartella.

L’opposizione infatti è ammessa solo entro 60 giorni dalla sua notifica, data alla quale la prescrizione non si è potuta ancora verificare (sono necessari almeno 5 anni). Pertanto, per il contribuente si aprono tre soluzioni pratiche:

  • paga solo il capitale e l’aggio, sottraendo egli stesso le sanzioni e gli interessi: in tal caso, semmai dovesse sopraggiungere una successiva richiesta di pagamento per tali somme, essa sarà impugnabile nei 60 giorni successivi;
  • non paga affatto la cartella e, in tal caso, nell’ipotesi di avvio di pignoramenti, potrà ridurre il danno con un ricorso al giudice affinché elimini dagli importi dovuti quelli già caduti in prescrizione;
  • oppure chiede una dilazione di pagamento (rateazione) del solo capitale, eliminando gli interessi e le sanzioni prescritte, eventualmente chiarendo tale motivazione con una comunicazione inviata per raccomandata o pec sia all’ufficio delle imposte che all’Agente per la riscossione.  
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